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IL RICORSO CONTRO L’AUMENTO TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO firmato anche da Lista Civica per Tufino

Studio Legale Miani

80132 Napoli Via Toledo, 116 – tel e fax 081/5518761

80035 Nola (Na) C.so T. Vitale, 5 – tel 081/5123230 fax 8232214

studiolegalemiani@virgilio.it

 

 

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorrono:

– la Associazione Federconsumatori Campania – Federazione Regionale di Consumatori e Utenti, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., sig. Rosario Stornaiuolo; 

– il sig. GRAZIANI Domiziano ( c.f. GRZDZN67R27G902T ) in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Pompei;

– il sig. CACCAVALE Giuseppe Pasquale ( c.f. CCCGPP58H21I391W ) in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di San Vitaliano;

– il sig. MIRANTE Angelo ( c.f. MRNNGL50H25I300Z ) in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Castellammare di Stabia;

– il sig. DE FALCO Domenico ( c.f. DFLDNC58E06F839E ) in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Somma Vesuviana;

– la sig.ra PADULANO Ilaria ( c.f. PDLLRI71L43F839O ), in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Santa Anastasia;

– il sig. FONTANA Angelo ( c.f. FNTNGL42L01E131X ), in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Gragnano;

– la sig.ra DE LUCIA Restituta ( c.f. DLCRTT39L57F924W  ), la sig.ra PIERNO Preziosa ( c.f. PRNPZS52R70F924I ), il sig. CASORIA Francesco ( c.f. CSRFNC49C01F924O ), il sig. CENTANNI Antonino ( c.f. CNTNNN40P09F839D ), in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Nola;

– il sig. TUFANO Liberato ( c.f. TFNLRT42C25L245L ),  in proprio ed in rappresentanza del Coordinamento Acqua Bene Comune di Marigliano;

– il sig. CACCAVALE Antonio ( c.f. CCCNTN51M13L460P ) ed il sig. PETILLO Onofrio ( c.f. PTLNFR50M02A508H ) in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Tufino;

– la sig.ra DELLO IOIO Ida ( c.f. DLLDIA56T42F912O ), in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Nocera Inferiore:

– il sig. DEI Roberto ( c.f. DEIRRT77A16G812Q ), in proprio ed in rappresentanza del Comitato per l’Acqua Pubblica di Pomigliano d’Arco;

– il Comune di Visciano (NA), in persona del Sindaco p.t., prof. Domenico Montanaro, giusta delibera di G.C. di conferimento incarico n. 60 del 6.10.2011,

tutti rapp.ti e difesi  dall’avv. Francesco Miani ( c.f. MNI FNC 71D10 F839 W – francescomiani@pecavvocatinola.it ) presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli alla Via Toledo n. 116, g. m. a m.

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

a)      della delibera dell’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sarnese – Vesuviano n. 5 del 2 agosto 2011 nella parte in cui ha approvato un aumento delle tariffe del S.I.I. ;

b)     per quanto possa occorrere: della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito Sarnese – Vesuviano n. 34 del 28.12.2010;

c)      per quanto possa occorrere: della Relazione a firma del Dirigente della Pianificazione dell’Ente d’Ambito del 28.12.2010;

d)     di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto degli utenti ad una tariffa del SII coerente rispetto ai costi effettivamente sostenuti dal soggetto gestore ed effettivamente preordinati al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento pianificati

FATTO

I ricorrenti sono tutti utenti del servizio idrico dell’ATO 3, gestito dalla GORI s.p.a., nonché rappresentanti dei Comitati per l’Acqua spontaneamente formatisi nei vari Comuni dell’Ambito e fortemente critici nei confronti della attuale gestione del S.I.I.; ad essi si aggiungono la Associazione Federconsumatori Campania ed il Comune di Visciano, ricadente nell’ ATO 3 ed assente in occasione della votazione dell’aumento tariffario disposto con l’impugnata delibera assembleare n. 5 del 2 agosto 2011.

Ciò premesso, per una migliore comprensione della vicenda si rivela opportuno prendere le mosse da qualche anno addietro, ossia a partire da quanto la GORI s.p.a. – ad onta di una gestione del servizio del tutto insoddisfacente e ben lontana dagli obiettivi di efficientamento programmati – ha cominciato a pretendere aumenti delle tariffe del S.I.I.

***

I ) Già alla fine del 2008 la GORI spa avanzò all’Ente d’Ambito la richiesta “di porre in essere – con estrema urgenza e comunque entro e non oltre il 31/12/2008 – tutte le azioni utili e necessarie a garantire il ripristino ed il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario della gestione del SII dell’ATO 3, adottando allo scopo idonee misure correttive e compensative”: altrimenti detto, la GORI s.p.a., che lamentava un deficit di bilancio, richiese un adeguamento/aumento della tariffa capace di farvi fronte.

Tuttavia l’Ente, con delibera assembleare n. 9 del 10.7.2009, limitò l’incremento della tariffa per il 2009 alla sola inflazione programmata.

Non era, infatti, possibile accordare sic et simpliciter un adeguamento/aumento tariffario, occorrendo prima accertare se la situazione di squilibrio economico-finanziario fosse o meno ascrivibile a colpe o responsabilità del Gestore, tenuto ad attuare una gestione conforme alle prescrizioni del Piano d’Ambito in ordine all’efficientamento dei costi operativi ed al livello degli investimenti.

E’ bene sin d’ora evidenziare che il rispetto dell’equilibrio economico finanziario costituisce “una caratteristica che deve essere intrinseca alla progettazione del piano” : di talchè, qualsiasi intervento correttivo in ambito tariffario non potrebbe che presupporre una puntuale verifica della non imputabilità al Gestore della situazione di squilibrio e realizzarsi nell’ambito di una revisione del Piano d’Ambito ( strumento per l’appunto finalizzato ad assicurare, attraverso l’adeguamento degli originari indicatori di sostenibilità finanziaria, il riequilibrio economico finanziario nella gestione del S.I.I. ).

In tale prospettiva sia la legge che la Convenzione obbligano il Gestore a trasmettere dati dettagliati afferenti la gestione, sì da consentire all’Autorità d’Ambito gli imprescindibili controlli circa i costi effettivamente sostenuti, la loro coerenza e congruità rispetto agli obiettivi di efficientamento programmati, gli investimenti realmente eseguiti.

Ebbene, la GORI s.p.a. non aveva trasmesso alcun dato di dettaglio relativo alla sua gestione del S.I.I.,  così impossibilitando l’Autorità d’Ambito ad adottare qualsivoglia azione correttiva.

Di tanto ha avuto modo di dare atto il Dirigente della Pianificazione dell’Ente d’Ambito, che ha evidenziato come il gestore, nel lamentare il mancato raggiungimento dell’equilibrio di bilancio non avesse fatto “cenno alcuno all’efficientamento dei costi di gestione”, ossia “non ha fornito alcun elemento di dettaglio ( contabilità per “centri di costo” ) utile per l’esame della congruità e della coerenza dei costi operativi iscritti in bilancio con gli obiettivi di piano e con gli obblighi di convenzione” ( cfr. Relazione del20.4.2010, in atti ).

***

Ad ogni buon conto, l’Assemblea consortile – con la medesima delibera n. 9/2009 – dispose, nelle more dell’acquisizione dei necessari tecnico-gestionali, una revisione straordinaria del Piano d’Ambito “ … dando mandato al Consiglio di Amministrazione di attivare, con il contributo del soggetto gestore, le necessarie procedure per il suo aggiornamento sulla base dei dati tecnico-gestionali a consuntivo certificati dal gestore, con lo scopo di individuare un nuovo sviluppo tariffario socialmente sostenibile”.

Dunque, sull’ ovvio presupposto che la revisione del piano presuppone la puntuale conoscenza di tutti i dati relativi alla gestione ( dovendosi avere contezza delle attività effettivamente poste in essere, sì da accertare le effettive ragioni dello squilibrio e valutare necessità ed entità delle misure correttive ), nella menzionata delibera il Gestore veniva espressamente invitato a trasmetterli e, nel contempo, esonerato dall’avviare nuovi investimenti.

Sta di fatto che il Gestore non ha, ad oggi, trasmesso alcun dato di dettaglio relativo alla sua gestione del S.I.I., così impedendo la revisione del Piano d’ambito e, in generale, l’adozione di qualsivoglia misura correttiva. Ma di questo si dirà compiutamente avanti.

** *** **

II ) Nel 2010 la GORI s.p.a. ha reiterato la richiesta di aumento tariffario, sempre sul presupposto che quella approvata dall’Ente l’anno precedente ( con la summenzionata delibera n. 9/2009 ) non consentiva il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario della sua gestione.

Anche questa volta l’Assemblea bocciava l’istanza del gestore: difatti, con la deliberazione assembleare n. 8 del 21.6.2010, l’Ente provvedeva ad incrementare le tariffe nei soli limiti dell’inflazione programmata per l’anno 2010.

In detta delibera si dava nuovamente atto che “la richiesta di GORI s.p.a. di un’articolazione/adeguamento della tariffe non può prescindere da una serie di valutazioni di competenza esclusiva dell’Ente che, peraltro, possono essere assunte solo dopo un’attenta verifica dei dati di natura contabile ed extracontabile che il gestore è obbligato a fornire in virtù delle obbligazioni previste e, pertanto, si riteneva “di poter procedere, nelle more delle necessarie verifiche tese ad accertare l’equilibrio economico finanziario della gestione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, all’adeguamento all’inflazione programmata delle tariffe, ferme restando ulteriori determinazioni ad avvenuta acquisizione delle informazioni e dei dati e degli elementi di dettaglio necessari per verificare la coerenza e la congruità con gli obiettivi di piano dei costi operativi sostenuti, dei volumi effettivamente erogati, degli investimenti effettivamente eseguiti e del raggiungimento dei livelli di servizio”.

In parole povere, l’Ente ribadiva di non poter riscontrare l’istanza di adeguamento tariffario avanzata dalla GORI s.p.a. fin quando quest’ultima non avesse provveduto a fornire tutti i dati relativi alla sua gestione del S.I.I.

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III ) Detta delibera veniva impugnata dalla GORI spa, dinanzi a codesto on.le TAR, che, tuttavia, respingeva la domanda di sospensione, considerando, tra l’altro, che “ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 1° agosto 1996 l’Ente d’ambito parrebbe disporre anche ai fini tariffari del potere di verificare la corrispondenza tra quanto è stato programmato e quanto è stato realizzato” ( TAR Campania – Napoli, Sez. I, ord. n. 1916 del 22.9.2010 ).

In pratica, anche codesto on.le TAR dava atto dell’impossibilità di procedere ad adeguamenti/aumenti tariffari in mancanza di una verifica dell’Ente d’Ambito circa la coerenza e la congruità della gestione rispetto agli obiettivi di Piano.

** *** **

IV ) Per il 2011, la GORI s.p.a. ha nuovamente inoltrato una richiesta di aumento tariffario: in particolare, con nota n. 73063 del 9.12.2010, il soggetto Gestore  ha sostanzialmente richiesto di determinare un regime tariffario in grado di assicurare l’equilibrio economico/ finanziario della sua gestione del S.I.I.

Neanche a dire che la nuova richiesta della GORI s.p.a. fosse stata accompagnata dalla trasmissione all’Ente dei necessari dati tecnico-gestionali: come avvenuto in precedenza il Gestore si è limitato a lamentare un deficit di bilancio, continuando a non fornire gli elementi necessari per un puntuale verifica della sua gestione e della sua rispondenza alle prescrizioni di Piano.

Tuttavia, sebbene nulla fosse mutato rispetto agli anni precedenti, l’Ente d’Ambito, con la qui impugnata delibera assembleare n. 5 del 2 agosto 2011 ha incredibilmente accordato per l’anno 2011 il seguente sostanzioso aumento delle tariffe del S.I.I.:

Bacino n. 1

  • tariffa I fascia (consumi domestici essenziali) = € 0.7926/mc  (corrispondente ad un aumento del 29% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 0.6153 );
  • tariffa II fascia (consumi domestici normali) = € 1,3210/mc ( corrispondente ad un aumento del 7,3% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 1,2307/mc ).

Bacino n. 2,

  • tariffa I fascia (consumi domestici essenziali) = € 0.7031/mc ( corrispondente ad un aumento del 37% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 0.5115/mc );
  • tariffa II fascia (consumi domestici normali) = € 1.1719/mc da ( corrispondente ad un aumento del 15% circa rispetto alla previgente tariffa fissata in € 1.0229/mc ).

Il tutto al solo ed esclusivo fine di evitare alla GORI s.p.a. “l’ulteriore accumularsi di mancati ricavi nell’esercizio 2011”  ed in assenza – si ripete – di qualsivoglia controllo in ordine alla coerenza e congruità della sua gestione rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti.

Tant’è che il Dirigente della Pianificazione dell’Ente d’Ambito, nella propria Relazione allegata alla proposta di aumento formulata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, non ha potuto esimersi dall’evidenziare che “il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario deve essere comunque dimostrato dal gestore, producendo tutta la documentazione necessaria ed idonea allo scopo e, cioè, nella fattispecie, quella afferente ai ricavi dell’esercizio ed ai corrispondenti costi di gestione … e con la rendicontazione analitica delle quote di capitale investito imputabile all’esercizio” e dal ribadire la necessità di “una puntuale verifica dell’attività gestionale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

** *** **

Tutto ciò premesso in punto di fatto, avverso e per l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe di ricorso si prospettano i seguenti motivi di

DIRITTO

I ) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 152/2006, L. 36/1994, D.M. 1.8.1996  E DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DIFATTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ MANIFESTA, PALESE INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETA’, PERPLESSITA’, SVIAMENTO

Così come avvenuto negli anni precedenti, l’Ente d’Ambito non poteva accordare alla GORI s.p.a. alcun aumento tariffario in assenza di una puntuale verifica circa la coerenza e la congruità della sua gestione rispetto alle prescrizioni  ed agli obiettivi di Piano e, quindi, in mancanza di qualsivoglia controllo in ordine ai costi operativi effettivamente sostenuti, ai volumi realmente erogati, agli investimenti concretamente eseguiti, al raggiungimento dei livelli di servizio.

In parole povere, non era possibile accordare sic et simpliciter un adeguamento/aumento tariffario in ragione del disavanzo di bilancio lamentato dal Gestore.

Costituisce, difatti, principio fondamentale in materia che “il servizio idrico integrato … deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità” ( art. 141 D.lgs. 152/06 ),  e, quindi, nell’osservanza delle prescrizioni del Piano d’Ambito ( che, per l’appunto, “dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati” – cfr. art. 149, co. 4 ).

In tale prospettiva il CONVIRI, con il parere n. 4754 del 21.7.2010, ha chiarito che:

“per quanto attiene il rispetto dell’equilibrio economico finanziario, previsto dal co. 4 art. 149, D.Lgs. 152/2006 (…), si tratta di una caratteristica che deve essere intrinseca alla progettazione del piano, il quale deve risultare sostenibile ed attuabile sia dal punto di vista economico che da quello finanziario poiché sarà lo strumento sul quale il gestore industriale effettuerà la propria offerta (con gara o comunque con la sottoscrizione volontaria della convenzione per il servizio), con assunzione dei rischi connessi alla gestione “reale”. Cosa ben diversa è l’equilibrio economico finanziario che riguarda l’impresa del gestore che, valutata e accettata la validità del piano con la sottoscrizione della convenzione, dovrà “attuare” una gestione industriale con proprie strategie che consenta la sua conservazione e capacità di creare utile da una corretta gestione del servizio, adottando autonomamente le scelte industriali e finanziarie appropriate nel rispetto delle condizioni sancite dalla convenzione di servizio”.

Difatti, continua il CONVIRI, “il contratto insito nel Metodo normalizzato di cui al D.M. 1° agosto 1996 è quello di tipo price cap dove il prezzo è prefissato con un vincolo di crescita annuale stabilito e l’impresa può ottimizzare i propri risultati soltanto minimizzando i costi attraverso l’efficienza della gestione. I costi operativi di gestione imputabili a tariffa sono predeterminati sulla base di previsioni e possono essere aumentati o diminuiti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8 del metodo stesso, solo per il futuro e, in caso di aumento, soltanto laddove sia dimostrato che le inefficienze non siano imputabili a colpe e responsabilità di tipo gestionale”.

E’, dunque, chiaro che  il Gestore che, richieda un adeguamento tariffario, debba dimostrare che il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I., così come prevista dal Piano d’Ambito, non sia imputabile a sua colpa, dolo o inefficienza.

A tal fine, l’art. 9 del D.M. 1.8.96 ha previsto che per permettere l’applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione dei servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificato secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all’uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all’organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e all’Osservatorio dei Servizi Idrici:

a)     i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durato e l’entità dell’eventuale mancato rispetto.

b)     i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:

bl) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all’articolo 5,comma 2, della legge n. 36 citata;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236188 e legge n. 319176 e successive modificazioni e integrazioni);

b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c)      il conto economico come sopra definito;

d)     gli indici di produttività del personale, dell’energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi. dei controllo di qualità dei prodotto;

e)      gli indici di liquidità;

f)       una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

f 1) i dati relativi agli investimenti, ci tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni”.

Sulla scorta dei dati tecnico/gestionali di cui sopra, l’Ente d’Ambito è in grado di effettuare i dovuti controlli circa l’osservanza delle prescrizioni di Piano e di adottare, se necessario, le opportune misure correttive anche in ambito tariffario.

In tale prospettiva la convenzione di affidamento del servizio, lungi dal riconoscere  adeguamenti tariffari sulla sola scorta dei dati di bilancio, ha ribadito l’obbligo per il gestore di trasmissione di tutti i dati tecnico/gestionali di cui al su riportato art. 9 D.M. 1.8.96 ( art. 3, lett. T della Convenzione ).

Ebbene, in dispregio dei principi fondamentali in materia ( in ossequio ai quali l’equilibrio economico-finanziario “della gestione così come pianificata” va tenuto ben distinto dall’equilibrio economico-finanziario “che riguarda l’impresa del gestore” ) e della conseguente natura del contratto ( di tipo price cap ) , l’Ente d’Ambito ha riconosciuto alla GORI spa un sostanzioso adeguamento/aumento tariffario al solo fine di evitarle “l’ulteriore accumularsi di mancati ricavi nell’esercizio 2011” .

Di tanto ha dato puntualmente atto lo stesso Dirigente della Pianificazione dell’Ente d’Ambito, che – nella propria Relazione allegata alla proposta del C.d.A. dell’Ente – non ha potuto esimersi dall’evidenziare che “il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario deve essere comunque dimostrato dal gestore, producendo tutta la documentazione necessaria ed idonea allo scopo e, cioè, nella fattispecie, quella afferente ai ricavi dell’esercizio ed ai corrispondenti costi di gestione – questi certificati mediante contabilità industriale per centri di costo ( come peraltro imposto dalla convenzione di gestione e dalla delibera 16 dicembre 2009, n. 12 della CONVIRI che ha fatto obbligo al gestore, a decorrere dall’esercizio 2010, di redigere lo specifico ‘bilancio regolatorio’ ivi definito appunto al fine di ‘supportare … l’attività di programmazione e regolazione degli enti d’ambito’ ) e con la rendicontazione analtica delle quote di capitale investito imputabile all’esercizio” e ribadire la necessità di “una puntuale verifica dell’attività gestionale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

In definitiva, con l’impugnata delibera, si è inteso far gravare sugli utenti il deficit di bilancio della GORI spa, senza che si sia accertato se il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario fosse o meno imputabile a colpe o responsabilità di tipo gestionale.

***

Ciò è tanto più grave ed inaccettabile ove si consideri che le inefficienze gestionali della GORI s.p.a. erano sotto gli occhi di tutti gli intervenuti all’assemblea consortile.

In tale prospettiva, non può non osservarsi come nel dibattito che ha preceduto la votazione dell’aumento tariffario:

– il Commissario Prefettizio del Comune di Nocera Inferiore, dopo aver considerato che “la proposta del CdA contiene un significativo aumento delle tariffe che risultano particolarmente alte in confronto al servizio reso dalla GORI spa”  ha fatto rilevare che “non vengono effettuati investimenti anche se le linee di indirizzo disponevano investimenti molto significativi”;

– il rappresentante del Comune di Striano, dopo aver evidenziato la difficoltà di accettare l’aumento delle tariffe in quanto “frutto di una cattiva gestione”, ha richiesto “di convocare in assemblea i Consiglieri di Amministrazione della GORI allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie a spiegare l’attuale situazione finanziaria della società”;

– il Sindaco di Nola, non prima di aver dichiarato di “condividere quanto detto di negativo sulla gestione della GORI”, ha lamentato come quest’ultima “continua ad affidare i lavori in sub-appaltro; ha esternalizzato diverse prestazioni e non rende un buon servizio agli utenti ed alla cittadinanza”;

– il Sindaco di Castellammare di Stabia ha, dal canto suo, ricordato come “l’operato della GORI è sotto gli occhi di tutti. La circostanza che ogniqualvolta su un intervento di riparazione di una perdita idrica vi è una squadra che opera e due che sono lì a vigilare, non è solo un segnale di cattiva organizzazione aziendale, ma è l’evidente spia del fatto che la GORI è gonfia di personale in esubero. Ciò vuol dire costi”;

– il Sindaco del Comune di Cicciano non ha avuto remore nel definire la GORI come un “carrozzone politico gonfio di costi”;

– il Sindaco del Comune di Gragnano ha dichiarato di associarsi “a quanto hanno dichiarato la propria insoddisfazione nei confronti della GORI” , facendo notare come “nonostante la presenza di numerose fonti, le zone alte della città soffrono di carenza idrica. Ciò a causa di investimenti mai eseguiti”:

– il Sindaco di Portici ha dichiarato di ritenere “indispensabile mettere mano alla gestione della GORI in quanto vi è certamente un problema di efficientamento del servizio”.

Ebbene – ad onta della ovvia necessità di far precedere qualsiasi determinazione in ordine all’adeguamento tariffario richiesto dalla GORI spa da “una puntuale verifica dell’attività gestionale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità” e sebbene tutti i rappresentanti in seno all’assemblea consortile avessero ben chiaro che il disavanzo di bilancio registrato dalla GORI fosse, per lo meno in buona parte, ascrivibile alla sua cattiva gestione del S.I.I. – l’Ente ha deliberato sostanziosi aumenti tariffari in grado di garantire al Gestore il pareggio di bilancio ( più € 10.600.000,00 di remunerazione di capitale investito ).

Tutto ciò può apparire assurdo, ma ha una sua logica, sintetizzata in sede di dibattito dal Sindaco di Gragnano che “condivide la necessità di farsi carico della critica situazione finanziaria della società. In mancanza, le ripercussioni sui bilanci dei Comuni, sarebbero estremamente significative … Invita, pertanto, anche se l’adeguamento delle tariffe non è una circostanza positiva, ad assumersi tale responsabilità …”.

E’, dunque, pacifico con l’impugnata delibera si è deciso di  porre a carico degli utenti la “critica situazione finanziaria della società” , sì da tenere indenni i singoli Comuni consorziati dalle eventuali ripercussioni di una gestione in perdita.

Inutile dire che tale modus operandi sia del tutto illegittimo, visto che la natura di corrispettivo propria della tariffa del S.I.I. impone che la stessa sia commisurata ai costi ( quelli operativi in senso stretto e quelli riferibili agli investimenti effettuati ) effettivamente sostenuti dal soggetto gestore e che si rivelino coerenti e congrui rispetto agli obiettivi di efficientamento pianificati.

In particolare, prevede l’art. 154 del D.Lgs. 152/2006 che “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”

Nel caso di specie – come per giunta evidenziato dallo stesso Dirigente della Pianificazione – l’Ente d’Ambito ha finito col deliberare un aumento tariffario senza neanche avere precisa contezza dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore e degli investimenti realmente effettuati, prima ancora che della loro rispondenza agli obiettivi di efficientamento programmati.

Il che è tanto più ingiusto ed inammissibile, ribadito che in sede di dibattito era stata sistematicamente evidenziata la assoluta incoerenza della gestione della GORI rispetto agli obiettivi programmati di efficientamento del servizio.

Risulta quindi di solare evidenza che un aumento tariffario disposto nella più totale ignoranza dei dati afferenti alla gestione finisca col determinare un’ingiusta ed inammissibile alterazione del rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente.

II ) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ MANIFESTA, PALESE INGIUSTIZIA

Dell’impossibilità di accordare aumenti tariffari dietro semplice richiesta del Gestore lamentante il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario, era ben consapevole l’Ente d’Ambito che – come detto in punto di fatto – lo aveva sistematicamente negato:

  • nel 2009 ( cfr. delibera n. 9/2009 ), considerato che il gestore, nel lamentare il mancato raggiungimento del fatturato previsto, non aveva fatto “cenno alcuno all’efficientamento dei costi di gestione”, né aveva fornito “alcun elemento di dettaglio ( contabilità per “centri di costo” ) utile per l’esame della congruità e della coerenza dei costi operativi iscritti in bilancio con gli obiettivi di piano e con gli obblighi di convenzione” ( cfr. Relazione del20.4.2010, in atti );
  • nel 2010 ( cfr. delibera n. 8/2010 ), considerato che “la richiesta di GORI s.p.a. di un’articolazione/adeguamento della tariffe non può prescindere da una serie di valutazioni di competenza esclusiva dell’Ente che, peraltro, possono essere assunte solo dopo un’attenta verifica dei dati di natura contabile ed extracontabile che il gestore è obbligato a fornire in virtù delle obbligazioni previste ossia “delle informazioni e dei dati e degli elementi di dettaglio necessari per verificare la coerenza e la congruità con gli obiettivi di piano dei costi operativi sostenuti, dei volumi effettivamente erogati, degli investimenti effettivamente eseguiti e del raggiungimento dei livelli di servizio”.

In tutto questo la linea assunta dall’Ente era stata avallata da codesto on.le TAR, che, nel ritenere infondata l’istanza della GORI spa volta ad ottenere nel 2010 un aumento tariffario, aveva  tra l’altro considerato che “ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 1° agosto 1996 l’Ente d’ambito parrebbe disporre anche ai fini tariffari del potere di verificare la corrispondenza tra quanto è stato programmato e quanto è stato realizzato” ( TAR Campania – Napoli, Sez. I, ord. n. 1916 del 22.9.2010 ).

Nel 2011, come detto, la situazione non era affatto cambiata: la GORI spa, persistendo nel suo comportamento omissivo, si era ben guardata dal trasmettere all’Ente i dati necessari per una puntuale verifica della sua gestione.

Tant’è che il Dirigente della Pianificazione dell’Ente d’Ambito, nella propria Relazione allegata alla proposta del C.d.A. dell’Ente, non ha potuto esimersi dall’evidenziare che “il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario deve essere comunque dimostrato dal gestore, producendo tutta la documentazione necessaria ed idonea allo scopo e, cioè, nella fattispecie, quella afferente ai ricavi dell’esercizio ed ai corrispondenti costi di gestione … e con la rendicontazione analtica delle quote di capitale investito imputabile all’esercizio” e dal ribadire la necessità di “una puntuale verifica dell’attività gestionale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

Appare, a questo punto, a dir poco singolare che, da una parte, si riconosca l’aumento tariffario richiesto dalla GORI spa e, dall’altra, si evidenzi la permanenza delle circostanze per le quali l’aumento tariffario era stato negato negli anni precedenti.

Così come è singolare stigmatizzare il mancato rispetto da parte della GORI spa dell’obbligo di trasmettere all’Ente i dati tecnico/gestionali, senza i quali alcuna azione correttiva sarebbe possibile, quando poi si finisca col riconoscerle sic et simpliciter l’aumento tariffario richiesto.

Rebus sic stantibus, emergono evidenti la contraddittorietà e la illogicità dell’operato  dell’Ente, che pur nell’impossibilità di effettuare alcuna “puntuale verifica dell’attività gestionale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha questa volta riconosciuto alla GORI un sostanzioso aumento tariffario, tale da consentirle il pareggio di bilancio.

E in tutto questo a pagare sono gli utenti, che si vedono imputati in tariffa costi ed investimenti non verificati nella loro effettività né nella loro rispondenza ai programmati obiettivi di efficientamento.

III ) ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUB I) E DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE – ECCESSO DI POTERE PER  DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, PALESE ILLOGICITA’, PERPLESSITA’, SVIAMENTO

L’illegittimità dell’operato dell’Ente emerge evidente anch’ove si affronti la questione da un punto prettamente procedurale.

Difatti – se è vero che lo squilibrio che giustifica adeguamenti tariffari vada riferito alla “gestione così come pianificata” e non, invece, alla “impresa del gestore” – è chiaro che possa darsi corso ad un adeguamento/aumento tariffario solo attraverso una revisione del Piano d’Ambito.

Tant’è che l’Assemblea consortile, con la delibera n. 9 del 10.7.2009, aveva stabilito di procedere, nelle more dell’acquisizione dei necessari dati tecnico-gestionali, ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, “ … dando mandato al Consiglio di Amministrazione di attivare, con il contributo del soggetto gestore, le necessarie procedure per il suo aggiornamento sulla base dei dati tecnico-gestionali a consuntivo certificati dal gestore,con lo scopo di individuare un nuovo sviluppo tariffario socialmente sostenibile”.

Tuttavia tale revisione, a distanza di più di due anni da quando è stata deliberata, appare ben lontana dall’essere ultimata: tanto per  il comportamento inammissibilmente omissivo della GORI spa, che continua a non trasmettere alcun dato relativo alla sua gestione del S.I.I., e per l’ altrettanto inaccettabile atteggiamento passivo  assunto al riguardo dall’Autorità d’Ambito.

Poco importa, nell’ottica dei ricorrenti, stabilire chi sia maggiormente responsabile di tale incredibile ed inammissibile ritardo. Ciò che rileva è che non poteva procedersi ad alcun aumento tariffario fin quando non si fosse concluso il procedimento di revisione del Piano d’Ambito: è del tutto ovvio che l’adeguamento tariffario non possa che (con)seguire alla revisione del Piano e dei relativi indicatori di sostenibilità finanziaria.

E’, poi, quasi superfluo evidenziare che il ritardo nella revisione del Piano non possa assolutamente giustificare l’adozione, nelle more, di aumenti tariffari. Si è chiarito al riguardo che “il ritardo nell’attivazione di detti meccanismi di riequilibrio è imputabile esclusivamente all’ATI e al gestore, dovendo rimanere estraneo l’utente, al quale non può essere richiesta una tariffa maggiorata retroattiva” ( TAR Umbria, I, n. 126/2011 ).

IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLO STATUTO DELL’ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, SVIAMENTO, PERPLESSITA’

In tutto questo, l’impugnato aumento tariffario non risulta essere stato approvato dalla maggioranza richiesta dallo Statuto consortile.

Difatti, in seconda convocazione, si sono espressi a favore dell’approvazione un numero di Enti corrispondente al 46,62% delle quote consortili ( cfr. pagg. 8 e 9 della delibera ), laddove, per le deliberazioni in materia tariffaria, lo Statuto dell’Ente prescrive il voto favorevole di almeno la metà del capitale consortile .

Difatti :

  • l’art. 11 dello Statuto, al comma 5, stabilisce che “per l’adozione delle deliberazioni di cui alle lettere e), f), g), i), j) dell’art. 9, è richiesto il voto favorevole dei consorziati presenti all’Assemblea che rappresentino i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione al Consorzio d’ambito in seduta di prima convocazione e almeno la metà in seconda convocazione”;
  • la lettera i del citato art. 9 riguarda espressamente la “determinazione della tariffa del sevizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.13 della legge 36/94”.

Appare palese che l’adeguamento/aumento tariffario, in quanto deliberato con il consenso di solo il 46,62% delle quote consortili, sia stato assunto in aperta violazione delle regole statutarie, in base alle quali le decisioni in materia tariffaria necessitano ( in seconda convocazione ) del il voto favorevole di almeno il 50% delle quote consortili.

Di qui l’evidente illegittimità della delibera n. 5/2011 che reca un dispositivo di  approvazione del nuovo regime tariffario  difforme dalle risultanze della votazione.

V) VIOLAZIONE ART. 11 DELLE PRELEGGI E DEL PRINCIPIO DELL’IRRETROATTIVITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Come se non bastasse, la delibera impugnata risulta illegittima per violazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa: difatti detta delibera, sebbene adottata in data 2 agosto 2001 , ha disposto l’ aumento tariffario per tutto l’anno 2011.

Il Co.n.vi.ri. è stato molto chiaro sul punto, sottolineando come una revisione tariffaria retroattiva viola “il principio di irretroattività dell’azione amministrativa che è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, ed il principio di legalità che vieta di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato. Altresì la regola di irretroattività degli atti amministrativi, dettata dall’articolo 11 delle preleggi, può essere derogata solo con una disposizione di legge pari ordinata e non con un atto amministrativo di natura regolamentare come la citata delibera …” (Delibera n. 7 del 1.12.2008) e preoccupandosi di inserire nella nuova convenzione – tipo in materia di affidamento del S.I.I. la clausola a mente della quale “le variazioni tariffarie conseguenti alle revisioni …  in nessun caso hanno efficacia retroattiva” ( cfr. Convenzione-tipo CONVIRI in materia di affidamento del servizio idrico integrato del 15.3.2011 ).

Anche il Giudice Amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo, ribadendo che la revisione tariffaria “non può essere retroattiva ma operare solo per il futuro” ( TAR LAZIO – Latina, n. 357/2010 ), considerato che “la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto ” ex ante ” sulle situazioni soggettive del privato” ( Cons. Stato Sez. V, 30/06/2011, n. 3920).

Senza volersi dilungare oltre, è evidente l’illegittimità della delibera n. 5/2011 nella parte in cui  ha previsto un’efficacia della nuove tariffe del S.I.I. estesa a tutto il 2011, anziché a partire dal giorno successivo alla sua adozione ( 2 agosto 2011 ).

VI) VIOLAZIONE ART. 154 D.LGS. 152/2006 E ART. 1 DPR 116/2011

Inoltre, la delibera impugnata risulta illegittima nella parte in cui ha incluso, tra le voci concorrenti alla determinazione della tariffa del S.I.I., quella della “adeguata remunerazione del capitale investito” ( che – come si evince dai prospetti ad essa allegati – corrisponde ad € 10.600.000,00 ).

Difatti, all’atto di adozione della delibera impugnata ( 2 agosto 2011 ), risultava oramai abrogato il comma 1 dell’art. 154 D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevedeva che, nella determinazione della tariffa del S.I.I., dovesse tenersi conto anche della “adeguata remuneratività del capitale investito

Tanto, in conseguenza del referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011 ( pubbl. In G.U. n. 77 del 4 aprile 2011 ) e del D.P.R. 18 luglio 2011 n. 116  che, recependone i risultati, ha disposto che:

“1. In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell’articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», è abrogato”.

2. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Considerato che il succitato D.P.R. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio2011, a partire dal 21 luglio 2011 la norma in esame deve considerarsi abrogata in parte qua, con conseguente impossibilità di considerare la voce “adeguata remunerazione del capitale investito” nella base di calcolo della tariffa del S.I.I.

Di qui la palese illegittimità della delibera assembleare n. 5 del 2 agosto 2011, per violazione dell’art. 154 D.Lgs. 152/06 ( così come modificato a seguito del referendum abrogativo di cui sopra ).

VII) VIOLAZIONE ARTT. 141 E SS. D.LGS. 152/2006 – VIOLAZIONE ART. 154 D.LGS. 152/2006

Ulteriore voce illegittimamente caricata in tariffa è quella riguardante la “svalutazione crediti” ( che, per il 2011, si è calcolato incidere per € 2.000.000,00 ).

E’ indubbio, infatti, che  tale voce non possa entrare a far parte dei costi operativi, sì da non poter essere assolutamente recuperata attraverso la tariffa.

In tal senso l’Autorità ha avuto modo di affermare che “il sistema normativo per la determinazione della tariffa del servizio si fonda sulle ipotesi di pianificazione preventiva e della corrispondenza tra costi e ricavi. L’onere di incassare i ricavi, ergo i crediti, fa capo al gestore che se ne assume i rischi. Il rischio di morosità è inerente al modello della concessione e va ricondotto ai rischi di natura commerciale, incontrovertibilmente spettanti al gestore. […] Presupposto della concessione di servizio pubblico locale è che il gestore sia il richiedente di ultima istanza dei flussi di cassa generati dal servizio stesso, in modo che egli sia incentivato a perseguire strategie efficienti. Pertanto, il gestore vanta tutti i diritti sugli incassi, ma ne sopporta anche il rischio conseguente. […]. Tra l’altro, ammettere il riconoscimento delle perdite su crediti significherebbe far pagare agli utenti virtuosi l’inefficienza gestionale e, soprattutto un costo non legato alla produzione, erogazione e qualità del servizio”. (CONVIRI, Delibera n. 58 dell’ 11 aprile 2011).

Di qui la palese illegittimità della delibera assembleare n. 5 del 2 agosto 2011 nella parte in cui ha considerato le “perdite su crediti” tra i costi operativi da coprire attraverso la tariffa del S.I.I.

VIII) VIOLAZIONE ARTT. 148 E 154 D.LGS. 152/2006

Lo stesso dicasi per le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito, stimate per il 2011 in € 1.800.000,00 e considerate dalla delibera impugnata come costi da apporre in tariffa.

Tale modus operandi si pone, infatti, in aperta violazione dell’ art. 148, co. 4, del D.Lgs. 152/06 a mente del quale “i costi di funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità d’ambito” .

Inutile dire che il Co.n.vi.ri. abbia in più occasioni stigmatizzato il comportamento di quegli Enti che scaricavano i costi del loro funzionamento sull’utenza piuttosto che sui Comuni consorziati, evidenziando che “ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 148, comma 4 le spese di funzionamento della struttura operativa delle Autorità d’ambito di cui al medesimo articolo 148, comma 1, sono a carico degli enti locali che fanno parte dell’ambito territoriale ottimale, in base alle rispettive quote di partecipazione” ( Delibera n. 13 del 12.5.2009 ), fino a ribadire di recente che  “tra le componenti di costo … non sono ammissibili, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 152/2006, quelle relative alle spese di funzionamento dell’ AATO” ( Delibera n. 58 dell’ 11.4.2011 ).

IX) VIOLAZIONE ART. 5 D.M. 1.8.1996 ( C.D. METODO NORMALIZZATO ) – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, PERPLESSITA’, SVIAMENTO

Va, infine, rilevato che la delibera impugnata omette di indicare l’importo della Tariffa Reale Media ( T.R.M. )[1], elemento essenziale per valutare l’ammissibilità dell’incremento tariffario.

Infatti il metodo normalizzato, all’art. 5, prevede che “la tariffa reale media … può essere incrementata annualmente dell’indice percentuale dei limite di prezzo “K”, che l’Ambito delibera “per gli esercizi annui successivi al primo” entro il valore massimo del “5%”.

Di regola, gli incrementi tariffari tra un anno e l’altro sono preindividuati nel Piano d’Ambito: ma, ovviamente, ciò non toglie che le percentuali di incremento possano essere modificate in sede di revisione ordinaria o straordinaria del Piano d’Ambito.

Comunque, il limite di prezzo k va rispettato anche in sede di revisione.

Al riguardo il CONVIRI ha avuto ripetutamente modo di chiarire che “il metodo non ammette deroghe al limite di prezzo K” ( cfr., ex pluribus, parere n. 4754 del 21.7.2010 ), tant’è che si è preoccupato di inserire nella convenzione – tipo in materia di affidamento del S.I.I. la clausola a mente della quale “le variazioni tariffarie conseguenti alle revisioni sono, in ogni caso, contenute entro i limiti di prezzo K e in nessun caso hanno efficacia retroattiva” ( cfr. Convenzione-tipo CONVIRI in materia di affidamento del servizio idrico integrato del 15.3.2011 ).

Anche il Giudice Amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, evidenziando che “in realtà il metodo ha una sua intrinseca razionalità dato che, come correttamente evidenziato dal CONVIRI, permette di intervenire coi necessari correttivi nelle ipotesi in cui i costi operativi si rivelino superiori a quelli stimati; il rimedio è appunto costituito dalla revisione straordinaria della tariffa che, tuttavia, a garanzia dell’utenza, non può essere retroattiva ma operare solo per il futuro e non può superare il limite di prezzo k( TAR LAZIO – Latina, n. 357/2010 ).

Esiste, dunque, un limite generale ed inderogabile all’aumento annuale delle tariffe, il c.d. limite di prezzo k, ricavato dal raffronto tra la nuova T.R.M. e quella dell’anno precedente: a tale incremento ( che non può superare il 5% dell’ultima T.R.M. approvata ) può essere aggiunto solo ed esclusivamente quello dovuto all’inflazione programmata ( che per il 2011 è pari a 2 %, come stabilito nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza ).

Conseguentemente, per il 2011, l’incremento percentuale della TRM rispetto a quella vigente l’anno precedente non avrebbe potuto superare la percentuale del 7% ( 5% come limite k + 2% di inflazione programmata per il 2011 ).

Ebbene, nel caso di specie risulta impossibile una corretta verifica circa la legittimità dell’aumento tariffario approvato con l’impugnata delibera n. 5/2011, mancando quest’ultima di qualsivoglia cenno alla nuova T.R.M.

Tale omissione, tanto più grave ed inammissibile in considerazione della significatività dei disposti aumenti delle tariffe [2], non potrebbe che minare la legittimità della relativa delibera di approvazione per mancanza di un elemento essenziale per l’applicazione del Metodo.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.  Quanto al periculum in mora basti considerare l’incidenza economica dei provvedimenti impugnati, destinati a produrre effetti nei confronti di centinaia di migliaia di utenti.

Al riguardo non può trascurarsi che la fatturazione dei consumi afferenti il S.I.I. avviene con cadenza trimestrale e, dunque, in assenza di una pronuncia cautelare, l’utenza sarà comunque costretta a sopportare, nelle more del giudizio, gli indebiti aumenti tariffari di che trattasi.

Non avrebbe senso prospettare la possibilità di recuperare quanto nel frattempo indebitamente corrisposto , specie ove si consideri che la tutela invocata riguarda una collettività di soggetti: è quasi superfluo far notare che l’ignoranza in materia e, comunque, la ritrosia a sostenere le spese di un giudizio limiterebbero a pochi soggetti le eventuali azioni di rimborso.

Di talchè una pronuncia cautelare si rende doverosa per scongiurare l’evidente rischio che la maggioranza non rivendichi la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto alla GORI s.p.a. e che, quindi, quest’ultima finisca comunque col trarre un cospicuo, quanto ingiusto, vantaggio a danno degli utenti.

Sta di fatto che la giurisprudenza amministrativa appare orientata a riconoscere il periculum in mora in presenza di generalizzati aumenti tariffari, tanto più ove gli stessi si rivelino – come, per l’appunto, nel caso di specie – palesemente illegittimi.

In tal senso:

  • il TAR Lazio – Roma, in materia di pedaggi autostradali, ha accolto l’istanza cautelare “tenuto conto, infine, che la consistenza del fumus boni iuris non può non riflettersi sulla valutazione del danno paventato atteso che questo può essere considerato soltanto nel caso in cui il provvedimento che lo determina appaia illegittimo e che, in ogni caso, deve tenersi conto del danno subito dalla comunità così come evidenziato da parte ricorrente” ( Sez. I, ord. n. 3543/2010 );
  • sempre il TAR Lazio – Roma, in materia di tariffe taxi, ha immediatamente sospeso l’aumento “valutata, nel bilanciamento degli interessi, l’irreparabilità del danno all’utenza” ( cfr. decreto cautelare Sez. I, n. 434/2011, poi confermato con ord. n. 671/2011 );
  • il TAR Lombardia – Milano, in materia di tariffe per il teleriscaldamento, ha concesso l’invocata sospensiva “ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, in relazione all’incidenza economica degli effetti degli atti impugnati” ( Sez. III, ord. n. 7/2010 );
  • il TAR Sicilia – Palermo, in materia di TARSU, ha dato per scontato la sussistenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile” ( Sez. I, ord. n. 700/2010 ).  Sulla stessa linea, e sempre in materia di TARSU, si è posto il TAR Sicilia – Catania ( Sez. III, ord. n. 740/2009).

In definitiva, appare evidente la necessità di una pronuncia cautelare, sì da evitare agli utenti illegittimi esborsi e, comunque, per garantir loro una effettiva tutela dei propri diritti, tanto più doverosa a fronte di una gestione notoriamente inefficiente e della mancanza di qualsivoglia prospettiva di miglioramento del servizio.

P.Q.M.

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese di lite.

Napoli, 10 ottobre 2011

Avv. Francesco Miani


[1]La tariffa reale media è stabilita dalle Autorità d’Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e qualità della risorsa idrica, al livello di qualità del servizio integrato ed è definita in funzione del piano finanziario ed in considerazione dei costi reali e delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza. La tariffa reale media rappresenta il ricavo medio che il gestore deve realizzare per finanziare i costi di gestione e gli oneri relativi agli investimenti previsti dal Piano.

 

[2] E’bene, allora, ricordare che per il 2011  stato approvato il seguente regime tariffario:

Bacino n. 1

  • tariffa I fascia (consumi domestici essenziali) = € 0.7926/mc  (corrispondente ad un aumento del 29% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 0.6153 );
  • tariffa II fascia (consumi domestici normali) = € 1,3210/mc ( corrispondente ad un aumento del 7,3% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 1,2307/mc ).

Bacino n. 2,

  • tariffa I fascia (consumi domestici essenziali) = € 0.7031/mc ( corrispondente ad un aumento del 37% rispetto alla previgente tariffa fissata in € 0.5115/mc );
  • tariffa II fascia (consumi domestici normali) = € 1.1719/mc da ( corrispondente ad un aumento del 15% circa rispetto alla previgente tariffa fissata in € 1.0229/mc ).

 

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